Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata (pareti con esclusione di ogni tipo di infisso), su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano nel bonus anche le spese relative alla sola pulitura o cappotto purché riguardanti le parti degli edifici sopra indicate.
In caso di lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico (es. cappotto) o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti:
1)i requisiti minimi di prestazione energetica di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”)
2)i valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.
In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti.